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"Istituzione
del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo ebraico
e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti"
Legge
20 luglio 2000, n. 211
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
Art.
1.
La
Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno
della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione,
la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, sì sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati.
Art.
2.
In
occasione del "Giorno della Memoria"
di cui all’art.1, sono organizzati cerimonie, iniziative,
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione,
in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da
conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico
ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa,
e affinchè simili eventi non possano mai più accadere.
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