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palazzo dei Quartieri Militari, F. Juvarra

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Il seminario di studio è fissato per giovedì 17 gennaio 2002, alle ore 15.30, nella sala conferenze di Palazzo Barolo, Torino.
Prenderanno parte ai lavori: l’on.Tina Anselmi, i professori Paola Carucci e Michele Sarfatti, membri della Commissione e il professor Fabio Levi dell’Università di Torino. Interverranno inoltre: Pierre Drai e Jean Geronimi, rispettivamente Presidente e Rapporteur Général dell’omologa Commissione Francese, istituita dal governo francese ("Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation").


Rapporto generale : Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, a cura di Presidenza del Consiglio dei Ministri ; Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nello svolgimento dei lavori, la Commissione ha sempre avvertito la necessità di dare una misura quantitativa e qualitativa alle spoliazioni avvenute, nella consapevolezza che qualunque disamina storico-politica, qualunque semplice anche se esaustiva ricostruzione normativa, qualunque analisi sia pure minuta dei meccanismi delle spoliazioni sarebbero risultate certamente utili ed importanti ma solo limitatamente sufficienti se non avessero contribuito a dare una dimensione ed uno spessore al danno subito da un gruppo di italiani e di stranieri dolorosamente colpiti dalle "leggi razziali" italiane.

L’esigenza di dare un riscontro quantitativo al fenomeno indagato è stata sollecitata d’altra parte dalla impressionante vastità delle spoliazioni, avvenute nell’arco di ben sette anni, dovute a disposizione legislative nettamente differenziate dei due periodi 1938-1943 e 1943-1945 e comunque decisamente più gravi nel secondo periodo.

Analizzando sinteticamente le varie tipologie di spoliazione ed una serie di risvolti economici della legislazione persecutoria, la Commissione ha considerato rilevanti ai fini della propria indagine:

  • le varie limitazioni di proprietà stabilite dalla legislazione 1938-1939 con il conseguente esproprio da parte dello Stato delle quote "eccedenti";
  • i sequestri avvenuti in base all’ordinanza del 30 novembre 1943, n. 5, di Buffarini Guidi;
  • le confische di tutti i beni mobili ed immobili conseguenti al decreto del duce del gennaio 1944;
  • i furti, i saccheggi, le razzie avvenuti in varie parti del Paese e ai posti di frontiera;
  • il danno economico gravissimo per gli ebrei costretti a vivere in clandestinità per sfuggire alla deportazione;
  • l’incalcolabile danno derivante dalle progressive limitazioni al lavoro ed alle attività professionali e imprenditoriali.

Era giusto e doveroso tenere presente, nel corso della ricerca, il quadro generale dei danni derivanti dal complesso di questo sistema persecutorio.

Su alcuni di questi aspetti significativi riferimenti precisi sono contenuti nei vari capitoli del Rapporto, ma in questa sede è parso comunque opportuno fornirne un quadro minimo essenziale.

Per i beni eccedenti confiscati in base alla legge del 1939, indicazioni sufficientemente precise si rilevano dalla documentazione dell’Egeli. Il bilancio della gestione beni ebraici 1939, allegato alla relazione del 1945, informava che il conto degli immobili trasferiti all’Egeli ammontava complessivamente a £. 55.454.680,44.

Di non facile quantificazione sono i beni sottratti in forza di decreti emanati dai capi delle province a seguito dell’ordinanza del 30 novembre 1943. In molti casi - salvo che per quella parte di beni assegnata, in alcune città, alle banche delegate dall’Egeli e gestita quindi da quelle in regime sequestratario - si ebbe una gestione diretta o indiretta dei beni da parte dell’autorità prefettizia, spesso al di fuori di precisi meccanismi procedurali. Questo fenomeno interessò diverse province ed è ampiamente trattato in modo particolare nel capitolo su Firenze.

Nella prospettiva segnalata, maggiore rilievo assumono i riferimenti quantitativi rilevati nella serie archivistica Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze e di cui si fa cenno nei capitoli "Fonti archivistiche" e "Banche dati elaborate presso l’Archivio centrale dello Stato". Utilizzando i ragionamenti svolti in quella sede può fondatamente ritenersi che i decreti di confisca siano stati, come risulta da una relazione dell’Egeli, almeno 7.847. Dalla schedatura analitica di 7.187 decreti reperiti risulta che l’operazione di confisca coinvolse 46 province, non meno di 8.000 cittadini ebrei e 230 ditte. Mancano i dati quantitativi dei 660 decreti non trovati.

Solo pochi decreti contengono riferimenti puntuali al valore dei beni e non è stato possibile pertanto elaborare una quantificazione attendibile del patrimonio confiscato e del conseguente danno. La relazione al bilancio dell’Egeli del 1945, infatti, non riporta il valore dei beni, ma solo calcoli relativi ai costi e ricavi derivanti dalla gestione. Può essere peraltro indicativa a questo proposito la relazione del ministro delle Finanze al duce del 12 marzo 1945. Questa forniva dati sul valore dei beni confiscati alla data del 31 dicembre 1944, quando l’invio dei decreti non era ancora ultimato e anzi mancavano molte province tra quelle più importanti per numero di ebrei e per beni da essi posseduti, "a causa della complessità dei relativi accertamenti ai quali si stava peraltro provvedendo con la maggiore possibile accortezza e urgenza". Si precisava che, per quanto riguardava il valore dei beni confiscati, lo stesso poteva essere precisato solo per alcune categorie mentre per altre, pur totalizzanti importi ingenti (mobilio, preziosi, biancheria, merci varie), dati sicuri potevano essere ottenuti solo in fase di realizzo.

Limitatamente alle confische eseguite fino alla fine del 1944, i depositi bancari in contanti ammontavano comunque all’importo complessivo di E. 75.089.047,90; i titoli di Stato a L.36.396.831 (valore nominale); i titoli industriali e diversi, valutati secondo il listino di fine dicembre, a L. 731.442.219. I beni immobili erano stati valutati in base ai criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul patrimonio comportando, per i terreni, un totale di L. 855.348.608 e per i fabbricati di L. 198.300.003 (Va rilevato che la relazione segnala 6.768 decreti "ripartiti come appresso: beni immobili e mobili. n. 2.590 decreti; depositi presso terzi, n. 2.996 decreti; aziende, n. 182 decreti" cioè, in totale, 5.768 decreti (esiste evidentemente una differenza nei totali).

Non è invece quantificabile il danno subito a seguito di furti e saccheggi. Nel Rapporto è stato inserito un capitolo su questo argomento, ma senza alcuna pretesa di pervenire ad una valutazione quantitativa oggettivamente impossibile. Tenendo conto delle varie testimonianze raccolte, considerato che praticamente tutti gli ebrei furono costretti ad abbandonare le proprie case, valutato che taluni fiduciari non si rivelarono tali concorrendo all’opera di razzia, è realistico ritenere che il fenomeno assunse una dimensione assai vasta.

Al di là dei richiami normativi sui divieti di attività lavorativa, la Commissione non è stata in grado di quantificare i risvolti economici indotti dalle disposizioni in materia anche perché, nello specifico, non si concretava una forma di spoliazione di beni in senso stretto. Sarebbe risultato d’altra parte difficile pervenire ad una quantificazione complessiva del danno, ma appare assolutamente ovvio ritenere che questo fu ingentissimo poiché vennero meno le primarie fonti di reddito.

La Commissione ha ritenuto di completare il proprio lavoro formulando indicazioni sulla successiva fase di restituzione dei beni. Se complessa e di non facile ricostruzione è stata la fase delle spoliazioni, ancor meno agevole è stata ed è una ricostruzione completa della fase delle restituzioni. A fronte, infatti, dell’imponente numero dei decreti di confisca sono stati rinvenuti solo pochi corrispondenti verbali di restituzione. Le restituzioni sono avvenute in seguito a singoli decreti di revoca o sulla base di disposizioni di carattere generale. Manca comunque una serie archivistica organica che attesti l’avvenuta restituzione dei beni confiscati o sequestrati che, in base alle disposizioni normative, doveva avvenire su domanda dell’interessato.

Indicazioni generali sulla restituzione dei beni risultano dalla documentazione dell’Egeli. Nel Rapporto questo aspetto è stato affrontato in un capitolo "L’abrogazione delle leggi razziali: l’Egeli e le restituzioni". In una delle appendici allegate al Rapporto si è ritenuto di inserire anche un elenco di restituzioni dei saldi attivi di gestione, pur nella consapevolezza del suo carattere parziale e, quindi, meramente esemplificativo.

Tuttavia per poter compiutamente riferire sul tema delle restituzioni si dovrebbe ricostruire la situazione dei beni sequestrati, per i quali le fonti individuate consentono di avviare una sia pur parziale indagine; conoscere il destino dei beni asportati con la forza o rubati; si dovrebbe illuminare la vicenda dolorosa di beni appartenuti a deportati, vittime di eccidi e che non ebbero la possibilità di reclamarne direttamente la restituzione; si dovrebbe approfondire il capitolo delle difficoltà con cui i legittimi proprietari poterono rientrare in possesso dei beni in presenza di un apparato pubblico e di una burocrazia che non sempre compresero la eccezionalità e la gravità della vicenda delle spoliazioni; si dovrebbe per contro approfondire quale peso ebbe il ricorso a forme risarcitorie di carattere generale come, ad esempio, i risarcimenti per danni di guerra.

La legislazione restitutoria, riparatoria e risarcitoria dell’immediato dopoguerra fu sufficientemente tempestiva, ma non esente da gravi limiti, come ad esempio nel caso del dcps 11 maggio 1947, n. 364, ("Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l’8 settembre 1943, senza lasciare eredi successibili") che si rivelò di fatto di assai difficile applicazione. Nel 1955 verranno estese ai perseguitati razziali le provvidenze stabilite a favore dei perseguitati politici mentre con l. 16 gennaio 1978, n. 17, si stabilisce che la "qualifica di ex-perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per legge oppure in base a norme e provvedimenti amministrativi anche dalla RSI intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale. Il pregiudizio morale è comprovato anche dalle avvenute notazioni di ‘razza ebraica’ sui certificati anagrafici"; peraltro ciò concerneva le persone e non i loro beni.

Nonostante le richiamate difficoltà; nonostante le accertate lungaggini; nonostante le interpretazioni spesso restrittive delle norme giuridiche da parte degli organi consultivi; nonostante gli inevitabili contenziosi nei casi in cui i beni immobili erano stati alienati, si ha motivo di ritenere che l’opera di restituzione dei beni a favore di beneficiari non scomparsi in deportazione fu quasi sempre completa per gli ex perseguitati che si attivarono in tal senso e limitatamente ai beni che non andarono razziati, dispersi o distrutti.

La mancata restituzione dei beni riguardò soprattutto quelli non reclamati dagli aventi diritto o dai loro eredi. In ciò influirono verosimilmente: l’ignoranza di proprietà appartenenti a parenti uccisi in deportazione; l’espulsione o l’emigrazione di ebrei che non ebbero più occasione o motivo per curare i propri interessi; il peso della tragedia sofferta che influenzò negativamente l’azione di recupero di beni materiali. Questa fascia di mancate restituzioni non fu certo secondaria ma, in ogni caso, per quante restituzioni poterono avvenire, esse non annullarono le conseguenze economiche delle limitazioni di proprietà e delle spoliazioni ma ancor più le sofferenze morali che ad esse si accompagnarono.

È certo, comunque, che, proprio a seguito del lavoro svolto dalla Commissione e dopo aver individuato alcune precise linee di ricerca, una ricognizione più attenta di fatti e circostanze fino ad ora sconosciuti potrebbe consentire di raggiungere su questo argomento elementi conoscitivi più certi e definiti.

A questo riguardo, rinviando al Rapporto generale per un quadro più dettagliato, la Commissione ritiene utile fornire una sintesi esemplificativa.

Le proprietà espropriate in base alla legge del 1939 vennero retrocesse ai proprietari o, comunque, si addivenne a una definizione del contenzioso.

Relativamente ai beni sequestrati e confiscati nel 1943-1945, la cui restituzione fu affidata all’Egeli anche per la parte dei beni sequestrati, rimane da approfondire l’indagine per i beni sequestrati con gestione extra Egeli. È stata accertata, nel complesso, la mancata restituzione di un gruppo di beni mobili (gioielli, libretti di risparmio, certificati azionari, ecc.) per un valore complessivo di almeno L. 2.095.498 (anni 1943-1944), successivamente incamerati dallo Stato o, qualora non aventi più valore, distrutti. È stata inoltre evidenziata una questione concernente beni confiscati rimasti in deposito presso le banche, analizzata nel capitolo "L’abrogazione delle leggi razziali: l’Egeli e le restituzioni" e in quello relativo all"’Indagine nel settore bancario". Nello scarso carteggio dell’Egeli si menzionano un ammontare di "circa L. 4.000.000" di depositi in denaro e titoli di Stato e "n. 6.550 azioni industriali di valore imprecisato" già oggetto di confisca e "non reclamati" (con riferimento, parrebbe, al 1950) dai proprietari ebrei e detenuti dalle banche: al riguardo è necessario un approfondimento che possa comportare una compiuta ricostruzione delle successive evoluzioni della vicenda.

Sempre relativamente ai beni immobili e mobili sequestrati e confiscati nel 1943-1945, non è stato possibile quantificare l’ampiezza e il valore delle incompletezze nelle restituzioni: case rese senza mobilia, mobilia resa senza contenuto, oggetti di ogni tipo scomparsi, distrutti o deteriorati, beni venduti all’epoca a valori di stima assai ribassati, ecc.

Per tutti i beni gestiti, l’Egeli dopo la guerra ha chiesto ai perseguitati il pagamento delle spese di gestione sostenute dagli istituti gestori, destando le vivaci rimostranze dei perseguitati.

È stata accertata la vendita all’asta da parte dell’Arar (Azienda rilievo alienazione residuati) a beneficio dello Stato di oggetti d’argento per varie centinaia di chilogrammi, compreso almeno un gruppo di oggetti asportati a un ebreo.

Si è riscontrata una generale mancanza di documenti relativa ai beni sequestrati nelle dogane a ebrei che lasciavano la penisola.

Gli elementi raccolti indicano che non vi furono polizze che siano state liquidate (nel loro valore intero o di riscatto), forzosamente e definitivamente all’Egeli o ad altri enti della RSI. Nel capitolo sull’ "Indagine nel settore delle assicurazioni" si illustra dettagliatamente la questione di polizze-vita non liquidate ai legittimi beneficiari.

Non è stata condotta un’indagine sistematica sull’eventuale presenza nei musei pubblici e privati di opere d’arte asportate a ebrei. La Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte ha assicurato che di tale eventualità non vi è alcuna attestazione nella propria documentazione ("archivio Siviero").

Oltre agli auspicati approfondimenti rimangono da accertare due situazioni particolari: quella dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti, "non reclamati" da ebrei, o loro eredi, deportati o emigrati e quella del risparmio postale.

In stretta aderenza con quanto sopra posto in evidenza, sensibile altresì alla necessità di dare una continuità ed una prosecuzione futura al proprio lavoro, la Commissione auspica che il Governo e, anche attraverso di esso, organismi pubblici e privati forniscano ulteriori contributi conoscitivi alla vicenda delle spoliazioni e al significato storico e morale che essa ha avuto.

La Commissione raccomanda in particolare:

a) In materia di archivi

1. Che l’Archivio costituito presso la Commissione venga conservato unitariamente presso l’Archivio centrale dello Stato e posto celermente in consultazione favorendone quanto più possibile l’accesso agli interessati e agli studiosi.

2. Che le Soprintendenze archivistiche curino che i responsabili degli Archivi pubblici e privati evitino di scartare documentazione concernente aspetti anche minori o semplicemente amministrativi della persecuzione degli ebrei o documentazione concernente altre minoranze anche se non perseguitate, favorendone la consultazione nello spirito delle nuove norme sulla protezione dei dati personali.

b) In materia di ricerche

Premesso che la Commissione ha cercato di fornire un quadro conoscitivo ampio e notevolmente articolato, resta sempre augurabile arricchire questo quadro approfondendo singoli settori di interesse nel solco e utilizzando le piste di ricerca già aperte dalla Commissione. Si raccomanda in particolare:

1. Che il Governo affidi ad un ufficio della Presidenza del consiglio l’incarico di dare continuità al lavoro della Commissione:

  • raccogliendo documenti, corrispondenza e quanto perverrà ancora alla attenzione della Commissione dopo che la stessa avrà ufficialmente chiuso i propri lavori;
  • mantenendo i rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli organismi pubblici e privati già a suo tempo interessati al lavoro della Commissione per integrare le informazioni acquisite (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni) ovvero attraverso supplementi di indagine per i quali appaiono tuttora necessari taluni approfondimenti (risarcimento danni di guerra, risparmio postale e depositi presso la Cassa depositi e prestiti, investimenti azionari);
  • promovendo una indagine più circoscritta su quanto è accaduto ai beni degli ebrei nelle varie regioni dell’area mediterranea che tra il 1938 e il 1943 erano sotto il controllo italiano.

c) In materia di risarcimenti individuali

1. Che il Governo, anche alla luce delle risultanze emerse dal lavoro della Commissione e secondo modalità che riterrà più opportune, renda sollecitamente possibili i risarcimenti individuali alle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti negli anni 1938-1945 e nell’ambito della persecuzione antiebraica. E ciò in collegamento con i beneficiari aventi titolo e gli organismi che li rappresentano.

d) In materia di conservazione della memoria e di promozione educativa

1. Che le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore culturale e scientifico sviluppino la ricerca storica sulla persecuzione antiebraica fascista e nazista in Italia;

2. Che il Governo, avvalendosi anche di strutture pubbliche e private già operanti in questo campo:

  • sostenga esperienze didattiche e divulgative su tale tema ampliando questi interventi ai temi del genocidio e del razzismo dell’età contemporanea;
  • sostenga tutte le iniziative che, anche attraverso la conservazione della memoria delle vittime della Shoà in Italia, operano per creare una coscienza civile ed una attitudine permanente e consapevole al rispetto dei diritti personali e sociali.