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Il seminario di studio è fissato per giovedì 17
gennaio 2002, alle ore 15.30, nella sala conferenze
di Palazzo Barolo, Torino.
Prenderanno parte ai lavori: l’on.Tina Anselmi, i professori
Paola Carucci e Michele Sarfatti, membri della Commissione
e il professor Fabio Levi dell’Università di Torino. Interverranno
inoltre: Pierre Drai e Jean Geronimi, rispettivamente Presidente
e Rapporteur Général dell’omologa Commissione Francese, istituita
dal governo francese ("Commission pour l’indemnisation
des victimes de spoliations intervenues du fait des législations
antisémites en vigueur pendant l’Occupation").
Rapporto
generale : Commissione per la ricostruzione delle vicende che
hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei
beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati,
a cura di Presidenza del Consiglio dei Ministri ; Dipartimento
per l'Informazione e l'Editoria, Roma, Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, 2001.
CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
ello
svolgimento dei lavori, la Commissione ha sempre avvertito
la necessità di dare una misura quantitativa e qualitativa
alle spoliazioni avvenute, nella consapevolezza che qualunque
disamina storico-politica, qualunque semplice anche se esaustiva
ricostruzione normativa, qualunque analisi sia pure minuta
dei meccanismi delle spoliazioni sarebbero risultate certamente
utili ed importanti ma solo limitatamente sufficienti se non
avessero contribuito a dare una dimensione ed uno spessore
al danno subito da un gruppo di italiani e di stranieri dolorosamente
colpiti dalle "leggi razziali" italiane.
Lesigenza
di dare un riscontro quantitativo al fenomeno indagato è stata
sollecitata daltra parte dalla impressionante vastità
delle spoliazioni, avvenute nellarco di ben sette anni,
dovute a disposizione legislative nettamente differenziate
dei due periodi 1938-1943 e 1943-1945 e comunque decisamente
più gravi nel secondo periodo.
Analizzando
sinteticamente le varie tipologie di spoliazione ed una serie
di risvolti economici della legislazione persecutoria, la
Commissione ha considerato rilevanti ai fini della propria
indagine:
-
le varie limitazioni di proprietà stabilite dalla legislazione
1938-1939 con il conseguente esproprio da parte dello Stato
delle quote "eccedenti";
-
i sequestri avvenuti in base allordinanza del 30 novembre
1943, n. 5, di Buffarini Guidi;
-
le confische di tutti i beni mobili ed immobili conseguenti
al decreto del duce del gennaio 1944;
-
i furti, i saccheggi, le razzie avvenuti in varie parti
del Paese e ai posti di frontiera;
-
il danno economico gravissimo per gli ebrei costretti a
vivere in clandestinità per sfuggire alla deportazione;
-
lincalcolabile danno derivante dalle progressive limitazioni
al lavoro ed alle attività professionali e imprenditoriali.
Era
giusto e doveroso tenere presente, nel corso della ricerca,
il quadro generale dei danni derivanti dal complesso di questo
sistema persecutorio.
Su
alcuni di questi aspetti significativi riferimenti precisi
sono contenuti nei vari capitoli del Rapporto, ma in questa
sede è parso comunque opportuno fornirne un quadro minimo
essenziale.
Per
i beni eccedenti confiscati in base alla legge del 1939, indicazioni
sufficientemente precise si rilevano dalla documentazione
dellEgeli. Il bilancio della gestione beni ebraici 1939,
allegato alla relazione del 1945, informava che il conto degli
immobili trasferiti allEgeli ammontava complessivamente
a £. 55.454.680,44.
Di
non facile quantificazione sono i beni sottratti in forza
di decreti emanati dai capi delle province a seguito dellordinanza
del 30 novembre 1943. In molti casi - salvo che per quella
parte di beni assegnata, in alcune città, alle banche delegate
dallEgeli e gestita quindi da quelle in regime sequestratario
- si ebbe una gestione diretta o indiretta dei beni da parte
dellautorità prefettizia, spesso al di fuori di precisi
meccanismi procedurali. Questo fenomeno interessò diverse
province ed è ampiamente trattato in modo particolare nel
capitolo su Firenze.
Nella
prospettiva segnalata, maggiore rilievo assumono i riferimenti
quantitativi rilevati nella serie archivistica Servizio beni
ebraici del Ministero delle finanze e di cui si fa cenno nei
capitoli "Fonti archivistiche" e "Banche dati
elaborate presso lArchivio centrale dello Stato".
Utilizzando i ragionamenti svolti in quella sede può fondatamente
ritenersi che i decreti di confisca siano stati, come risulta
da una relazione dellEgeli, almeno 7.847. Dalla schedatura
analitica di 7.187 decreti reperiti risulta che loperazione
di confisca coinvolse 46 province, non meno di 8.000 cittadini
ebrei e 230 ditte. Mancano i dati quantitativi dei 660 decreti
non trovati.
Solo
pochi decreti contengono riferimenti puntuali al valore dei
beni e non è stato possibile pertanto elaborare una quantificazione
attendibile del patrimonio confiscato e del conseguente danno.
La relazione al bilancio dellEgeli del 1945, infatti,
non riporta il valore dei beni, ma solo calcoli relativi ai
costi e ricavi derivanti dalla gestione. Può essere peraltro
indicativa a questo proposito la relazione del ministro delle
Finanze al duce del 12 marzo 1945. Questa forniva dati sul
valore dei beni confiscati alla data del 31 dicembre 1944,
quando linvio dei decreti non era ancora ultimato e
anzi mancavano molte province tra quelle più importanti per
numero di ebrei e per beni da essi posseduti, "a causa
della complessità dei relativi accertamenti ai quali si stava
peraltro provvedendo con la maggiore possibile accortezza
e urgenza". Si precisava che, per quanto riguardava il
valore dei beni confiscati, lo stesso poteva essere precisato
solo per alcune categorie mentre per altre, pur totalizzanti
importi ingenti (mobilio, preziosi, biancheria, merci varie),
dati sicuri potevano essere ottenuti solo in fase di realizzo.
Limitatamente
alle confische eseguite fino alla fine del 1944, i depositi
bancari in contanti ammontavano comunque allimporto
complessivo di E. 75.089.047,90; i titoli di Stato a L.36.396.831
(valore nominale); i titoli industriali e diversi, valutati
secondo il listino di fine dicembre, a L. 731.442.219. I beni
immobili erano stati valutati in base ai criteri stabiliti
ai fini dellimposta sul patrimonio comportando, per
i terreni, un totale di L. 855.348.608 e per i fabbricati
di L. 198.300.003 (Va rilevato che la relazione segnala 6.768
decreti "ripartiti come appresso: beni immobili e mobili.
n. 2.590 decreti; depositi presso terzi, n. 2.996 decreti;
aziende, n. 182 decreti" cioè, in totale, 5.768 decreti
(esiste evidentemente una differenza nei totali).
Non
è invece quantificabile il danno subito a seguito di furti
e saccheggi. Nel Rapporto è stato inserito un capitolo su
questo argomento, ma senza alcuna pretesa di pervenire ad
una valutazione quantitativa oggettivamente impossibile. Tenendo
conto delle varie testimonianze raccolte, considerato che
praticamente tutti gli ebrei furono costretti ad abbandonare
le proprie case, valutato che taluni fiduciari non si rivelarono
tali concorrendo allopera di razzia, è realistico ritenere
che il fenomeno assunse una dimensione assai vasta.
Al
di là dei richiami normativi sui divieti di attività lavorativa,
la Commissione non è stata in grado di quantificare i risvolti
economici indotti dalle disposizioni in materia anche perché,
nello specifico, non si concretava una forma di spoliazione
di beni in senso stretto. Sarebbe risultato daltra parte
difficile pervenire ad una quantificazione complessiva del
danno, ma appare assolutamente ovvio ritenere che questo fu
ingentissimo poiché vennero meno le primarie fonti di reddito.
La
Commissione ha ritenuto di completare il proprio lavoro formulando
indicazioni sulla successiva fase di restituzione dei beni.
Se complessa e di non facile ricostruzione è stata la fase
delle spoliazioni, ancor meno agevole è stata ed è una ricostruzione
completa della fase delle restituzioni. A fronte, infatti,
dellimponente numero dei decreti di confisca sono stati
rinvenuti solo pochi corrispondenti verbali di restituzione.
Le restituzioni sono avvenute in seguito a singoli decreti
di revoca o sulla base di disposizioni di carattere generale.
Manca comunque una serie archivistica organica che attesti
lavvenuta restituzione dei beni confiscati o sequestrati
che, in base alle disposizioni normative, doveva avvenire
su domanda dellinteressato.
Indicazioni
generali sulla restituzione dei beni risultano dalla documentazione
dellEgeli. Nel Rapporto questo aspetto è stato affrontato
in un capitolo "Labrogazione delle leggi razziali:
lEgeli e le restituzioni". In una delle appendici
allegate al Rapporto si è ritenuto di inserire anche un elenco
di restituzioni dei saldi attivi di gestione, pur nella consapevolezza
del suo carattere parziale e, quindi, meramente esemplificativo.
Tuttavia
per poter compiutamente riferire sul tema delle restituzioni
si dovrebbe ricostruire la situazione dei beni sequestrati,
per i quali le fonti individuate consentono di avviare una
sia pur parziale indagine; conoscere il destino dei beni asportati
con la forza o rubati; si dovrebbe illuminare la vicenda dolorosa
di beni appartenuti a deportati, vittime di eccidi e che non
ebbero la possibilità di reclamarne direttamente la restituzione;
si dovrebbe approfondire il capitolo delle difficoltà con
cui i legittimi proprietari poterono rientrare in possesso
dei beni in presenza di un apparato pubblico e di una burocrazia
che non sempre compresero la eccezionalità e la gravità della
vicenda delle spoliazioni; si dovrebbe per contro approfondire
quale peso ebbe il ricorso a forme risarcitorie di carattere
generale come, ad esempio, i risarcimenti per danni di guerra.
La
legislazione restitutoria, riparatoria e risarcitoria dellimmediato
dopoguerra fu sufficientemente tempestiva, ma non esente da
gravi limiti, come ad esempio nel caso del dcps 11 maggio
1947, n. 364, ("Successione delle persone decedute per
atti di persecuzione razziale dopo l8 settembre 1943,
senza lasciare eredi successibili") che si rivelò di
fatto di assai difficile applicazione. Nel 1955 verranno estese
ai perseguitati razziali le provvidenze stabilite a favore
dei perseguitati politici mentre con l. 16 gennaio 1978, n.
17, si stabilisce che la "qualifica di ex-perseguitato
razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica
che, per legge oppure in base a norme e provvedimenti amministrativi
anche dalla RSI intesi ad attuare discriminazioni razziali,
abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.
Il pregiudizio morale è comprovato anche dalle avvenute notazioni
di razza ebraica sui certificati anagrafici";
peraltro ciò concerneva le persone e non i loro beni.
Nonostante
le richiamate difficoltà; nonostante le accertate lungaggini;
nonostante le interpretazioni spesso restrittive delle norme
giuridiche da parte degli organi consultivi; nonostante gli
inevitabili contenziosi nei casi in cui i beni immobili erano
stati alienati, si ha motivo di ritenere che lopera
di restituzione dei beni a favore di beneficiari non scomparsi
in deportazione fu quasi sempre completa per gli ex perseguitati
che si attivarono in tal senso e limitatamente ai beni che
non andarono razziati, dispersi o distrutti.
La
mancata restituzione dei beni riguardò soprattutto quelli
non reclamati dagli aventi diritto o dai loro eredi. In ciò
influirono verosimilmente: lignoranza di proprietà appartenenti
a parenti uccisi in deportazione; lespulsione o lemigrazione
di ebrei che non ebbero più occasione o motivo per curare
i propri interessi; il peso della tragedia sofferta che influenzò
negativamente lazione di recupero di beni materiali.
Questa fascia di mancate restituzioni non fu certo secondaria
ma, in ogni caso, per quante restituzioni poterono avvenire,
esse non annullarono le conseguenze economiche delle limitazioni
di proprietà e delle spoliazioni ma ancor più le sofferenze
morali che ad esse si accompagnarono.
È
certo, comunque, che, proprio a seguito del lavoro svolto
dalla Commissione e dopo aver individuato alcune precise linee
di ricerca, una ricognizione più attenta di fatti e circostanze
fino ad ora sconosciuti potrebbe consentire di raggiungere
su questo argomento elementi conoscitivi più certi e definiti.
A
questo riguardo, rinviando al Rapporto generale per un quadro
più dettagliato, la Commissione ritiene utile fornire una
sintesi esemplificativa.
Le
proprietà espropriate in base alla legge del 1939 vennero
retrocesse ai proprietari o, comunque, si addivenne a una
definizione del contenzioso.
Relativamente
ai beni sequestrati e confiscati nel 1943-1945, la cui restituzione
fu affidata allEgeli anche per la parte dei beni sequestrati,
rimane da approfondire lindagine per i beni sequestrati
con gestione extra Egeli. È stata accertata, nel complesso,
la mancata restituzione di un gruppo di beni mobili (gioielli,
libretti di risparmio, certificati azionari, ecc.) per un
valore complessivo di almeno L. 2.095.498 (anni 1943-1944),
successivamente incamerati dallo Stato o, qualora non aventi
più valore, distrutti. È stata inoltre evidenziata una questione
concernente beni confiscati rimasti in deposito presso le
banche, analizzata nel capitolo "Labrogazione delle
leggi razziali: lEgeli e le restituzioni" e in
quello relativo all"Indagine nel settore bancario".
Nello scarso carteggio dellEgeli si menzionano un ammontare
di "circa L. 4.000.000" di depositi in denaro e
titoli di Stato e "n. 6.550 azioni industriali di valore
imprecisato" già oggetto di confisca e "non reclamati"
(con riferimento, parrebbe, al 1950) dai proprietari ebrei
e detenuti dalle banche: al riguardo è necessario un approfondimento
che possa comportare una compiuta ricostruzione delle successive
evoluzioni della vicenda.
Sempre
relativamente ai beni immobili e mobili sequestrati e confiscati
nel 1943-1945, non è stato possibile quantificare lampiezza
e il valore delle incompletezze nelle restituzioni: case rese
senza mobilia, mobilia resa senza contenuto, oggetti di ogni
tipo scomparsi, distrutti o deteriorati, beni venduti allepoca
a valori di stima assai ribassati, ecc.
Per
tutti i beni gestiti, lEgeli dopo la guerra ha chiesto
ai perseguitati il pagamento delle spese di gestione sostenute
dagli istituti gestori, destando le vivaci rimostranze dei
perseguitati.
È
stata accertata la vendita allasta da parte dellArar
(Azienda rilievo alienazione residuati) a beneficio dello
Stato di oggetti dargento per varie centinaia di chilogrammi,
compreso almeno un gruppo di oggetti asportati a un ebreo.
Si
è riscontrata una generale mancanza di documenti relativa
ai beni sequestrati nelle dogane a ebrei che lasciavano la
penisola.
Gli
elementi raccolti indicano che non vi furono polizze che siano
state liquidate (nel loro valore intero o di riscatto), forzosamente
e definitivamente allEgeli o ad altri enti della RSI.
Nel capitolo sull "Indagine nel settore delle assicurazioni"
si illustra dettagliatamente la questione di polizze-vita
non liquidate ai legittimi beneficiari.
Non
è stata condotta unindagine sistematica sulleventuale
presenza nei musei pubblici e privati di opere darte
asportate a ebrei. La Commissione interministeriale per il
recupero delle opere darte ha assicurato che di tale
eventualità non vi è alcuna attestazione nella propria documentazione
("archivio Siviero").
Oltre
agli auspicati approfondimenti rimangono da accertare due
situazioni particolari: quella dei depositi presso la Cassa
depositi e prestiti, "non reclamati" da ebrei, o
loro eredi, deportati o emigrati e quella del risparmio postale.
In
stretta aderenza con quanto sopra posto in evidenza, sensibile
altresì alla necessità di dare una continuità ed una prosecuzione
futura al proprio lavoro, la Commissione auspica che il Governo
e, anche attraverso di esso, organismi pubblici e privati
forniscano ulteriori contributi conoscitivi alla vicenda delle
spoliazioni e al significato storico e morale che essa ha
avuto.
La
Commissione raccomanda in particolare:
a)
In materia di archivi
1.
Che lArchivio costituito presso la Commissione venga
conservato unitariamente presso lArchivio centrale dello
Stato e posto celermente in consultazione favorendone quanto
più possibile laccesso agli interessati e agli studiosi.
2.
Che le Soprintendenze archivistiche curino che i responsabili
degli Archivi pubblici e privati evitino di scartare documentazione
concernente aspetti anche minori o semplicemente amministrativi
della persecuzione degli ebrei o documentazione concernente
altre minoranze anche se non perseguitate, favorendone la
consultazione nello spirito delle nuove norme sulla protezione
dei dati personali.
b)
In materia di ricerche
Premesso
che la Commissione ha cercato di fornire un quadro conoscitivo
ampio e notevolmente articolato, resta sempre augurabile arricchire
questo quadro approfondendo singoli settori di interesse nel
solco e utilizzando le piste di ricerca già aperte dalla Commissione.
Si raccomanda in particolare:
1.
Che il Governo affidi ad un ufficio della Presidenza del consiglio
lincarico di dare continuità al lavoro della Commissione:
-
raccogliendo documenti, corrispondenza e quanto perverrà
ancora alla attenzione della Commissione dopo che la stessa
avrà ufficialmente chiuso i propri lavori;
-
mantenendo i rapporti con le amministrazioni dello Stato
e con gli organismi pubblici e privati già a suo tempo interessati
al lavoro della Commissione per integrare le informazioni
acquisite (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni)
ovvero attraverso supplementi di indagine per i quali appaiono
tuttora necessari taluni approfondimenti (risarcimento danni
di guerra, risparmio postale e depositi presso la Cassa
depositi e prestiti, investimenti azionari);
-
promovendo una indagine più circoscritta su quanto è accaduto
ai beni degli ebrei nelle varie regioni dellarea mediterranea
che tra il 1938 e il 1943 erano sotto il controllo italiano.
c)
In materia di risarcimenti individuali
1.
Che il Governo, anche alla luce delle risultanze emerse dal
lavoro della Commissione e secondo modalità che riterrà più
opportune, renda sollecitamente possibili i risarcimenti individuali
alle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti negli
anni 1938-1945 e nellambito della persecuzione
antiebraica. E ciò in collegamento con i beneficiari aventi
titolo e gli organismi che li rappresentano.
d)
In materia di conservazione della memoria e di promozione
educativa
1.
Che le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore
culturale e scientifico sviluppino la ricerca storica sulla
persecuzione antiebraica fascista e nazista in Italia;
2.
Che il Governo, avvalendosi anche di strutture pubbliche e
private già operanti in questo campo:
-
sostenga esperienze didattiche e divulgative su tale tema
ampliando questi interventi ai temi del genocidio e del
razzismo delletà contemporanea;
-
sostenga tutte le iniziative che, anche attraverso la conservazione
della memoria delle vittime della Shoà in Italia, operano
per creare una coscienza civile ed una attitudine permanente
e consapevole al rispetto dei diritti personali e sociali.
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