Regolamento
REGOLAMENTO dell’ARCHIVIO
La conservazione dei documenti dell’archivio dipende anche dall’attenzione degli utenti e dalla corretta consultazione.
Disposizioni generali
- I documenti devono essere lasciati nell’ordine in cui si trovano. È tassativamente vietato cambiare l’ordine dei documenti e dei fascicoli, in qualsiasi stato si trovino.
- Quando l’utente esce deve chiudere i fascicoli in consultazione e riporli nel loro contenitore.
- L’utente non deve porre alcun segno sui documenti anche con la matita, né piegarli.
- L’utente non deve smembrare su più tavoli la documentazione.
- L’utente non può fotoriprodurre senza autorizzazione i documenti.
Accesso alla consultazione
La consultazione dei documenti è gratuita.
Per usufruire dei servizi dell’archivio dell’Istituto occorre:
- Compilare annualmente una domanda su apposito modulo da completare in ogni sua parte e da presentare al personale.
- Firmare giornalmente il registro delle presenze.
- Depositare borse, cappotti, cartelle e custodie di computer negli appositi armadi all’ingresso.
La consultazione degli inventari è libera. È a disposizione una copia della Guida agli Archivi della Resistenza e postazioni per la consultazione degli inventari on-line.
Consultazione del materiale d’archivio
La richiesta di consultazione del materiale d’archivio avviene attraverso la compilazione dell’apposito modulo a disposizione degli utenti. La richiesta di documentazione soggetta alla normativa sul diritto d’autore (carteggi, testimonianze, ecc.) avviene dietro sottoscrizione di una apposita dichiarazione che impegna l’utente al rispetto della normativa vigente in materia. Analoga dichiarazione è richiesta per la consultazione di documenti contenenti dati personali sulla base delle norme dettate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, artt. 122-127 e dal Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, richiamato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La consultazione dei documenti dichiarati di carattere riservato deve essere autorizzata previa presentazione di richiesta motivata.
Restituzione e deposito
Gli utenti possono trattenere in deposito i materiali d’archivio per successive consultazioni per un massimo di 14 giorni dalla data della richiesta. Le unità che si intendono trattenere in deposito vanno collocate nell’armadio della sala di studio a disposizione degli utenti. Le unità in restituzione vanno consegnate al personale.
Riproduzione dei documenti
- La riproduzione dei documenti deve essere autorizzata dall’archivista. La richiesta di riproduzione avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo.
- I documenti da fotoriprodurre vanno preventivamente individuati in Sala di studio mediante appositi segni e quindi ricollocati nel contenitore, senza alterare l’ordine originario dei documenti.
- È esclusa la riproduzione di materiale deteriorato o deteriorabile.
- È possibile fotoriprodurre il materiale archivistico con mezzi propri, previa autorizzazione. L’utente deve usare la massima cautela al fine di non danneggiare la documentazione.
Si ricorda che lo studioso che utilizza materiale dell’Archivio per pubblicazioni o tesi di laurea è tenuto a consegnarne copia all’Istituto. Per quanto riguarda le tesi lo studioso può stabilire le condizioni d’uso.
Si ricorda inoltre che la pubblicazione dei documenti soggetti alla normativa sul diritto d’autore richiede, oltre all’autorizzazione dell’Istituto, l’autorizzazione dei titolari dei diritti.
Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi.